Compiti e doveri dell’amministratore

a) La rappresentanza dei condomini: in primo luogo all’amministratore compete la rappresentanza del condominio. Ciò significa che nell’ambito dei suoi poteri e doveri egli rappresenta i condomini e può promuovere azioni giudiziali nell’interesse del condominio, sia contro i terzi sia contro i condomini.
Si pensi al caso in cui debba recuperare da un condomino moroso le spese di riscaldamento.
Allo stesso modo chi intende promuovere una causa contro il condominio (o anche solo inviare solleciti o comunicazioni) deve notificare presso l’amministratore tutti gli atti.

 

b) Gli obblighi dell’amministratore: L’amministratore è tenuto:

  • all’atto della nomina (e ad ogni rinnovo dell’incarico) a comunicare i propri datianagrafici e professionali e il luogo dove vengono tenuti i registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali e delle revoche nonché della contabilità specificando giorni e ore in cui gli interessati possono prenderne visione gratuitamente
  • a stipulare una polizzache lo copra in caso di errore professionale, se ciò viene richiesto dai condomini come condizione per la nomina
  • ad adeguare i massimali di polizzaquando nel periodo del suo incarico vengono deliberati lavori straordinari
  • ad affiggeresul luogo di accesso al condominio un documento dal quale risultino le sue generalità e i suoi recapiti, anche telefonici (se l’amministratore manca vanno affissi i riferimenti della persona che svolge compiti analoghi a quelli dell’amministratore)
  • ad aprire uno specificoconto corrente dedicato al condominio e a fare transitare su questo conto le somme ricevute (a qualunque titolo) dai condomini o da terzi e quelle erogate per conto del condominio
  • alla cessazione dell’incarico, a consegnare tutta la documentazionein suo possesso riguardante il condominio e i singoli condomini e ad eseguire tutte le attività urgenti per evitare danni per gli interessi comuni
  • ad agire per il recupero forzoso delle sommedovute al condominio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio salvo che l’assemblea lo dispensi espressamente.

 

c) I doveri dell’amministratore: l’amministratore deve in ogni caso

  • eseguirele deliberazioni dell’assemblea
  • convocare annualmente l’assembleaper l’approvazione del rendiconto condominiale
  • curare l’osservanza del regolamento di condominio
  • disciplinare l’uso delle cose comunie l’utilizzo dei servizi in modo tale che tutti possano goderne nel migliore dei modi
  • riscuotere i contributi
  • erogare le spesenecessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni
  • compiere tutti gli atti per conservare le parti comuni dell’edificio
  • curare gli adempimenti fiscali
  • tenere il registro dell’anagrafe condominiale, nel quale annotare i dati dei singoli proprietari e degli altri titolari di diritti sui singoli alloggi, specificando i dati catastali e quelli relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni
  • curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee
  • curare la tenuta del registro di nomina e di revoca dell’amministratore
  • curare la tenuta del registro di contabilità, anche con modalità informatizzate
  • conservare la documentazioneriguardante la propria gestione
  • in caso di richiesta dei condomini fornire una attestazione riguardo allostato dei pagamenti degli oneri condominiali e allo stato delle cause in corso
  • predisporre il rendiconto condominialeannuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.